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Nuova legge sui cognomi: è abbastanza?

Già da piccola andavo contro le convenzioni e alle elementari mi firmavo “Balzini Meoni“, cioè con i cognomi di nonna e nonno, ma, d’altra parte, nella mia scuola le maestre erano molto comprensive. Non avendo un padre, ho ereditato il cognome di mia madre, Balzini, ed effettivamente mi duole essere l’ultima della mia stirpe perché in famiglia non c’è un solo maschio in grado di dare questo cognome (di cui vado molto fiera!) ai prossimi marmocchi urlanti (come lo ero io); insomma, non mi dispiacerebbe affatto se, quando in un futuro prossimo (o bello e impossibile?) avrò anche io dei marmocchietti scalpitanti, potessi trasmettere ad uno di loro  il mio cognome con tutta la sua bellissima storia dietro, ma… questo non lo posso fare, perché sono una donna! Al massimo, dopo un lunghissimo processo, quando il figlio avrà raggiunto la mezza età e io la pensione, potrò affibbiargli un bel “X Balzini” che accorcerà nella firma con “X“: analizziamo questa fantomatica procedura per il cambio di cognome:

Come dice la circolare numero 14   […] la domanda di cambiamento di nome e/o cognome può essere presentata “al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce“[…] ed è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati. Forse ho anche trovato il motivo per cui se volessimo cambiare cognome dovremmo aspettare almeno i 18 anni: […] è stato evidenziato il valore giuridico delle autodichiarazioni rese dall’interessato ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e l’ambito di applicazione dell’attività di controllo della veridicità di dette autodichiarazioni […].

Le cose più interessanti sono quelle che ho appena scritto, più in basso troverete il link per completare la lettura  a meno che non vi siano già  cascate le braccia! A proposito, se intendete cambiare cognome, aggiungere quello della madre, dovete pagare circa 14 euro e compilare un bel modulo dove affermate i motivi che spingono al vostro gesto: perché il cognome è “ridicolo ovvero vergognoso” o per “ragioni sentimentali“; la richiesta deve essere accompagnata da motivi di fatto e di diritto oggettivo tra cui le sentenze della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di Stato e del  Sentenza del TAR liguria.

Chi vorrebbe firmare come “Chiappa” o “Fregapane”? Nessuna invidia per Passera.

I tribunali italiani sono statti sanzionati ben due volte tra il 2010 e il 2013 per non aver mai provveduto a rendere diritto l’avere solamente il cognome materno e adesso un disegno di legge, proposta bipartisan, di Forza Italia e del Partito Democratico (perché “l’Europa lo vuole!”) vorrebbe che: il figlio assumesse il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo, ma se i genitori riconoscessero il figlio contemporaneamente questo avrebbe quindi il doppio cognome e, infine, se la filiazione del padre venisse riconosciuta successivamente il figlio assumerebbe il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre. Eppure ancora non ci siamo: in Francia e nel Regno Unito si può scegliere se dare il cognome paterno o quello materno oppure entrambi; in Spagna c’è sempre il stato il doppio cognome ma i genitori possono deciderne l’ordine.

Alessandra Mussolini e Stefano Esposito, i firmatari della nuova legge.

Letta ha definito l’attuale sistema una “barbaria” e dice di volerlo cambiare subito, i partiti si stanno muovendo. Ma così è davvero abbastanza? Dov’è la possibilità di scegliere?

Links:

www.cognomematerno.it/Possocambiarecognome/Circolare142012MinisterodellInterno/tabid/116/Default.aspx

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cambio_nomi/index.html

 

 

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