27 Luglio 2024

La manifestazione delle partite iva di qualche settimana fa sembra essere solo l’antipasto di una temuta crisi sociale che potrebbe imperversare in questo autunno, da molti già paragonato a quelli caldi dei decenni scorsi.

Oggi parliamo con Fabrizio Calamassi, Avvocato del Foro di Livorno, di alcuni strumenti in grado di fornire assistenza agli imprenditori nei momenti di crisi.


  1. Avvocato, in questa fase di uscita dall’emergenza sanitaria, quali possono essere i problemi più comuni in cui incorrono i cittadini e quali possono essere gli strumenti a loro disposizione?
    In questa fase delicata di uscita dall’emergenza sanitaria i problemi principali dei cittadini sono di natura economica.
    Per affrontare e quantomeno lenire gli effetti di queste difficoltà, alcuni strumenti utili sono quelli messi in campo dallo Stato ( al ricorrere dei requisiti per l’accesso a tali misure), si pensi ad esempio alla sospensione delle rate di alcuni finanziamenti; al rinvio di alcune scadenze fiscali, all’abolizione saldo IRAP 2019 e prima rata acconto 2020, ai finanziamenti garantiti dallo Stato per tutte le attività colpite dalla crisi, al “bonus affitti”, all’estensione della Cassa integrazione, etc….ma, come accennavo, poiché in questo momento gran parte dei problemi sono di natura economica, uno strumento utile, a seconda dei singoli casi, può essere rappresentato dalla normativa in tema di sovraindebitamento.
  2. In cosa consiste il sovraindebitamento?
    Per sovraindebitamento si intende il perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di farvi fronte. Per disciplinare tale fenomeno, il Legislatore è intervenuto con la Legge n. 3/2012 (nota come “Legge antiusura” o “Legge salvasuicidi”) permettendo alle persone fisiche, ai professionisti e alle imprese non fallibili e che, pertanto, si trovano esposti alle azioni esecutive dei creditori, di risolvere la loro crisi da sovraindebitamento.
    Tuttavia, questa legge non si rivolge a tutti i debitori in quanto occorre la sussistenza, anzitutto, di due requisiti oggettivi: il primo è lo stato di sovraindebitamento così come sopra descritto. Non è sufficiente, infatti, che un soggetto abbia dei debiti ma occorre che questi superino le normali capacità del debitore di farvi fronte. Il secondo requisito è rappresentato dalla meritevolezza che si ha quando il debitore si trova nell’impossibilità di onorare le obbligazioni assunte per cause involontarie, impreviste e, più in generale, indipendenti dalla sua volontà. Si pensi ad esempio alla perdita o al calo di occupazione, ad una crisi economica o aziendale, ad una grave malattia o a vicissitudini familiari come un lutto o una separazione/divorzio che sono fonte di spese. Accanto a questi due requisiti, lo stato di sovraindebitamento e la meritevolezza che abbiano definito oggettivi, vi sono poi alcuni requisiti di carattere soggettivo che individuano la platea di coloro ai quali la normativa in commento si riferisce.
    In particolare, possono attivare una delle tre procedure previste dalla legge n. 3/2012  i Consumatori: persone fisiche che hanno contratto i debiti/finanziamenti per esigenze personali, cioè estranee alla propria attività professionale; le Imprese commerciali sottosoglia (non fallibili) che hanno un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad €. 300.00,00; ricavi lordi complessivi non superiori ad €. 200.000,00; debiti totali non superiori ad €. 500.000,00; i debitori civili: coloro che non svolgono attività d’impresa (ad es. Professionisti, Associazioni professionali, artisti, autonomi etc.); gli Imprenditori agricoli; gli enti privati non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, ONG, Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di volontariato, Start Up innovative).
  3.  Come può essere utile in questo periodo emergenziale successivo al Covid-19?
    La Legge 3/2012 fu introdotta dal Parlamento italiano per fronteggiare gli effetti della crisi finanziaria iniziata negli USA nel 2008 ed estesasi negli anni seguenti alle altre economie di mercato determinando una lunga serie di fallimenti di piccole e medie imprese, di attività commerciali ed un elevato tasso di disoccupazione. Il tutto produsse l’incapacità di molte persone di restituire prestiti e finanziamenti ed il conseguente ricorso al credito ad usura…in molti casi si registrò un’elevato tasso di suicidi proprio per motivi economici. Sicuramente la crisi provocata dal Covid-19, che inizialmente era un’emergenza sanitaria e che adesso è diventata un’emergenza economica, rende la Legge 3/2012 sempre più attuale, rappresentando un’aiuto per tutti coloro che versano in una situazione di sovraindebitamento. La professione che svolgo, infatti, mi porta a confrontarmi quasi quotidianamente con i problemi delle famiglie, dei pensionati, dei lavoratori, delle piccole-medie imprese e, più in generale, delle Partite IVA. Tutte queste categorie che ho citato, lamentano enormi difficoltà finanziarie dovute all’impatto economico del prolungato lockdown che tutti noi abbiamo sperimentato…finita la quarantena, dovendo ripartire, ognuno fa i conti con la realtà e le condizioni in cui questi soggetti si trovano ad operare sono economicamente drammatiche. Il rischio denunciato da alcuni recenti studi (vedasi al riguardo una ricerca pubblicata il 7 Giugno da Confcommercio) è che molte persone, a causa di queste difficoltà, finiscano nelle mani dell’usura o, più in generale, della criminalità organizzata (La storia, infatti, ci insegna che è proprio in momenti di crisi come quello che stiamo attraversando che la malavita tende a guadagnare terreno). E’ per questi motivi che diventa fondamentale far conoscere la Legge sul Sovraindebitamento e di divulgarne le caratteristiche per permettere a tutti coloro che versano in difficoltà di affrontare e risolvere questo momento di emergenza.
  4. Come si articola la procedura da seguire?
    Il debitore, con l’assistenza del proprio Legale di fiducia e con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC che a Livorno ha sede presso la Camera di Commercio), se consumatore può formulare un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi con i creditori o ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio; se invece assume una qualifica diversa da quella di consumatore (quindi se è un professionista, una piccola-media impresa, una Start-up, un’impresa agricola etc…) può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio o di accordo di composizione della crisi con i creditori.
    L’intera procedura si svolge tramite ricorso depositato in Tribunale ed è sottoposta al controllo del Giudice che, al sussistere dei presupposti di legge, provvede ad omologare la proposta.
  5. Quali sono i relativi effetti?
    I beni oggetto del piano o della proposta vengono messi a disposizione dei creditori per un certo periodo di tempo (solitamente cinque anni) e vengono sottratti alle azioni esecutive (si tratta di un “patrimonio destinato” composto da una quota della pensione, dello stipendio, oppure da singoli beni preventivamente individuati ); il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale monocratico competente; se il piano del consumatore o l’accordo con i creditori vengono omologati dal Giudice, al termine della procedura si produce la cosiddetta esdebitazione, cioè la liberazione definitiva dai debiti rispetto ai creditori antecedente alla pubblicità del piano o della proposta: si tratta della “fresh start” vale a dire una vera e propria ripartenza, una seconda chance.

Ringraziamo l’Avvocato Calamassi per questo approfondimento sul tema degli strumenti giuridici utilizzabili nella complicata fase post-Covid 19.

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